Art. 1.

      1. La presente legge definisce i diritti del pensionato, dell'invalido e dell'anziano, che per i servizi prestati, per età o per motivi di salute, quali lesioni, malattie acquisite o vizi congeniti, non sono nelle condizioni di far valere le proprie legittime richieste. Essa enuncia, altresì, i doveri che lo Stato ha verso tali soggetti al fine della costituzione di una società compiutamente democratica.